Codice Deontologico
18. Il floriterapeuta non sfrutta la posizione professionale che assume nei confronti di colleghi in supervisione o tirocinanti, per fini estranei al rapporto professionale.
19. Nell’esercizio della sua professione al floriterapeuta é vietata qualsiasi forma di compenso che non costituisca il corrispettivo di prestazioni professionali.
20. Le prestazioni professionali a persone minorenni sono subordinate al consenso di chi esercita su di loro la potestà genitoriale.
Rapporti con i colleghi
21. I rapporti fra i floriterapeuti devono ispirarsi al principio del rispetto reciproco e della lealtà tra colleghi.
22. Il floriterapeuta si impegna a contribuire allo sviluppo delle discipline floriterapiche e a comunicare i progressi delle sue conoscenze alla comunità professionale, anche al fine di favorirne la diffusione per scopi di benessere umano e sociale.
23. Nel presentare i risultati delle proprie ricerche, il floriterapeuta é tenuto ad indicare la fonte degli altrui contributi.
24. Il floriterapeuta non assume pubblicamente comportamenti scorretti finalizzati al procacciamento della clientela. Si astiene dal dare pubblicamente su colleghi giudizi negativi relativi alla loro formazione, alla loro competenza e ai risultati conseguiti a seguito di interventi professionali, o comunque giudizi lesivi del loro decoro e della loro reputazione professionale. Costituisce aggravante il fatto che tali giudizi negativi siano volti a sottrarre clientela ai colleghi.
25. Qualora ravvisi casi di scorretta condotta professionale che possano tradursi in danno per gli utenti o per il decoro della professione, il floriterapeuta é tenuto a darne tempestiva comunicazione al Consiglio Direttivo del R.I.F.
26. Il floriterapeuta accetta il mandato professionale esclusivamente nei limiti delle proprie competenze. Qualora l’interesse del cliente richieda il ricorso ad altre specifiche competenze, il floriterapeuta propone l’invio ad altro professionista.
27. Nell’esercizio della propria attività professionale e nelle circostanze in cui rappresenta pubblicamente la professione a qualsiasi titolo, il floriterapeuta é tenuto ad uniformare la propria condotta ai principi di serietà e dignità professionale e a presentare in modo corretto ed accurato la propria formazione, esperienza e competenza.
28. Qualunque pubblicità o informazione concernenti l’attività professionale devono essere ispirati a criteri di decoro professionale, di serietà scientifica e di tutela dell’immagine della professione.

