Statuto

Art. 7 – Ordinamento interno

Il R.I.F. agisce nell’ambito delle regole democratiche che regolano le contrattazioni con gli organi dello Stato competenti.

Sono organi del R.I.F.: l’Assemblea dei soci, il Consiglio Direttivo e il Presidente.

Art. 8 – Assemblea

La volontà del R.I.F. è deliberata dall’Assemblea dei Soci; questi ultimi, per parteciparvi, devono essere in regola con il pagamento della quota associativa. L’Assemblea Ordinaria è convocata dal Consiglio Direttivo una volta l’anno per approvare la relazione sociale, finanziaria e il bilancio.

L’avviso di convocazione deve essere spedito mediante lettera almeno trenta giorni prima della data dell’assemblea e deve contenere l’elenco degli argomenti all’ordine del giorno. A norma dell’articolo 20 del codice civile, l’assemblea può essere convocata su richiesta scritta di almeno un decimo dei soci.

L’Assemblea Ordinaria in prima convocazione si costituisce e delibera con la maggioranza assoluta degli associati; in seconda convocazione si costituisce qualunque sia il numero dei presenti e delibera con la maggioranza assoluta dei partecipanti. Prima e seconda convocazione possono essere fissate nello stesso giorno ad almeno un’ora di distanza l’una dall’altra.

Le Assemblee convocate per deliberare sulle modifiche dello Statuto e per lo scioglimento dell’Associazione sono valide sia in prima sia in seconda convocazione, se approvate con la maggioranza dei 2/3 dei soci presenti.

Ciascun socio può farsi rappresentare, con delega scritta, da un altro socio. Il numero massimo di deleghe consentito è di cinque. Per ogni esercizio dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno verrà predisposto il Conto Economico da sottoporre all’Assemblea degli associati e da approvare al massimo entro il 30 giugno di ogni anno.

L’Assemblea delibera:

·    sul bilancio consuntivo,

·    sul bilancio preventivo,

·    sugli indirizzi e sulle direttive generali dell’associazione,

·    sulla nomina dei componenti elettivi del Consiglio Direttivo

·    sulle modifiche dello statuto,

·    su tutto quanto alla stessa demandato per legge o per statuto.

L’Assemblea è presieduta dal Presidente; in sua assenza, dal vice-presidente; in assenza di entrambi, dal consigliere più anziano. II presidente nomina il segretario nell’ambito di una rosa di soci proposta dall’assemblea. Spetta al presidente dell’assemblea constatare la regolarità delle deleghe ed il diritto di intervento. I verbali delle assemblee sono sottoscritti da presidente, segretario e vengono trascritti, a cura del segretario, sul libro verbali.

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