Statuto
Art. 10 – Regolamenti interni
Il Consiglio Direttivo, ove lo ritenga opportuno, può ricorrere alla redazione di regolamenti per disciplinare il funzionamento dell’operatività interna, nel rispetto comunque del presente Statuto. I Regolamenti diventano operativi dopo l’approvazione da parte dell’Assemblea dei soci.
Art. 11 – Collegio dei probiviri
In caso di eventuali controversie, proposte o avanzate da terzi a riguardo del rispetto, da parte degli iscritti stessi, dei principi fissati in questo Statuto, la loro definizione è affidata ad un Collegio di Probiviri. Il Collegio dei Probiviri è composto da tre membri, eletti dall’Assemblea, che restano in carica per tre anni e sono rieleggibili. Il presidente viene scelto all’interno dei tre come sopra designati. Possono far parte del Collegio dei Probiviri soci dell’associazione che abbiano adeguati requisiti tecnici, culturali e umanitari. La carica di consigliere è incompatibile con quella di proboviro.
I Probiviri decidono inoltre in merito alle impugnazioni dei rifiuti di iscrizione o delle contestazioni di infrazione del codice deontologico.
I Probiviri giudicano ex bono et aequo, senza formalità di procedura ed il loro giudizio è inappellabile.
ART. 12 – Clausola compromissoria
Per ogni controversia relativa all’interpretazione del presente Statuto, dei regolamenti nel rapporto tra soci o tra organi dell’associazione stessa, si dovrà fare ricorso a un Collegio Arbitrale amichevole composto da tre soci di cui due rappresentanti delle parti in causa, il terzo scelto dai precedenti due ed in caso di disaccordo con l’intervento di un’organizzazione specializzata nell’arbitrato, su richiesta della parte più diligente. Il Collegio Arbitrale così composto deciderà senza formalità di procedura, insindacabilmente.
Art. 13 – Scioglimento
L’Assemblea, con le procedure e le maggioranze di cui all’art. 8 del presente Statuto, può deliberare lo scioglimento dell’associazione e disporre circa la devoluzione del patrimonio ad altre associazioni o enti senza finalità di lucro aventi scopo analogo, affine o connesso a quello dell’associazione, escluso comunque il rimborso ai soci.
Art. 14 – Disposizioni finali
Per quanto non previsto dal presente Statuto vigono le norme di legge in materia.

