STATUTO

 

Art. 1 - Denominazione

E’ stata costituita nell’anno 2000 l’associazione senza scopo di lucro denominata “Registro Italiano Floriterapeuti”, anche abbreviabile con la sigla R.I.F.

 

Art. 2 - Sede

L’associazione ha sede nel luogo di abitazione del Presidente.

 

Art. 3 - Definizione della professione

Il R.I.F. opera nell’ambito del sistema terapeutico naturale della floriterapia. Questa attività professionale si basa sui principi teorici e la metodologia sviluppati e codificati dal medico inglese Edward Bach e utilizza specifici repertori di rimedi floreali per riequilibrare e riarmonizzare stati d’animo ed emozioni negativi, causa di disagi esistenziali e disarmonie caratteriali, affettive o relazionali. Il floriterapeuta è un professionista esperto nell’applicazione del sistema della floriterapia, attraverso la quale indica i rimedi adatti ad attivare e promuovere lo sviluppo delle potenzialità vitali e dell’energia della persona e a favorirne le capacità di autoconoscenza e consapevolezza, contribuendo al miglioramento della salute e del benessere e alla prevenzione dei disturbi psicosomatici.

 

Art. 4 - Scopi

L’associazione persegue i seguenti scopi:

 

·   catalogare, sia a livello nazionale, sia a livello regionale, i floriterapeuti professionisti

·   assicurare il rispetto del codice deontologico dei floriterapeuti

·   stabilire le regole ed i requisiti necessari al riconoscimento delle scuole di floriterapia operanti in Italia che vogliano iscrivere i propri diplomati al RIF

·   favorire ogni attività di formazione finalizzata al miglioramento della preparazione, dell’aggiornamento esperienziale e del perfezionamento professionale dei floriterapeuti italiani, in linea con i principali standard internazionali

·   accertare il valore accademico e la qualità dei corsi di formazione e aggiornamento seguiti dagli iscritti

·   essere rappresentativa e garante sul piano sia nazionale, sia internazionale del valore accademico, della competenza e della moralità degli iscritti

·   condurre ogni azione utile e necessaria per il riconoscimento ufficiale del titolo

·   ottenere da parte dello Stato italiano il riconoscimento del RIF, della figura del floriterapeuta professionista e quindi dell’esercizio della floriterapia come professione legittima

·   sviluppare i rapporti di studio e le relazioni associative con le principali organizzazioni a rappresentanza nazionale che nell’Unione Europea e nei paesi extra-europei promuovono e tutelano la diffusione della floriterapia e il suo riconoscimento negli ambiti sia formativi sia professionali

·   partecipare alle manifestazioni professionali ed accademiche sia nazionali, sia internazionali

·   organizzare, con iniziative proprie oppure unitamente ad altre associazioni o enti, convegni, corsi e seminari diretti all’aggiornamento, alla specializzazione e al perfezionamento per floriterapeuti professionisti

·   promuovere la divulgazione, l’informazione e la comunicazione sulla floriterapia, nell’ambito del contesto socio-sanitario

·   promuovere la ricerca nel campo della floriterapia

 

Art. 5 - Patrimonio ed entrate

Le entrate dell’associazione sono costituite da:

·    quote annuali associative

·    eventuali quote straordinarie

·    utili derivanti da manifestazioni o partecipazioni ad esse

·    eventuali erogazioni, donazioni e lasciti

I fondi a disposizione dell'associazione devono essere utilizzati per conseguire gli scopi descritti all’articolo 4 del presente statuto.

 

Art. 6 - Soci

Possono iscriversi al R.I.F. tutti i professionisti che praticano la floriterapia secondo principi, modalità, esperienze, competenze e standard corrispondenti ai criteri selettivi propri del Registro. E’ compito del Consiglio Direttivo verificarne le corrispondenze.

La domanda di iscrizione, in forma scritta, è indirizzata al Presidente e deve essere corredata dalla seguente certificazione:

·   diploma di scuola media superiore e diploma di floriterapeuta conseguito presso Scuole riconosciute dal RIF e/o precedenti esperienze professionali e specializzazioni equivalenti

·   autocertificazione di residenza

·   numero di codice fiscale

Contestualmente all'iscrizione, i soci devono versare la prima quota annuale associativa.

La persistenza della qualità di socio è subordinata al versamento della quota annuale associativa.

La qualità di socio si perde per:

·    decesso

·    dimissioni

·    cambiamento di attività professionale

·    morosità nel pagamento della quota annuale associativa

·    indegnità per infrazione del codice deontologico

In caso di pretesa indegnità per infrazione del codice deontologico, il socio viene invitato, mediante lettera raccomandata, a fornire giustificazioni. Le stesse sono sottoposte al giudizio inappellabile del Collegio dei Probiviri.

 

Art. 7 - Ordinamento interno

Il R.I.F. agisce nell’ambito delle regole democratiche che regolano le contrattazioni con gli organi dello Stato competenti.

Sono organi del R.I.F.: l’Assemblea dei soci, il Consiglio Direttivo e il Presidente.

 

Art. 8 - Assemblea

La volontà del R.I.F. è deliberata dall’Assemblea dei Soci; questi ultimi, per parteciparvi, devono essere in regola con il pagamento della quota associativa. L’Assemblea Ordinaria è convocata dal Consiglio Direttivo una volta l’anno per approvare la relazione sociale, finanziaria e il bilancio.

L’avviso di convocazione deve essere spedito mediante lettera almeno trenta giorni prima della data dell'assemblea e deve contenere l'elenco degli argomenti all'ordine del giorno. A norma dell'articolo 20 del codice civile, l'assemblea può essere convocata su richiesta scritta di almeno un decimo dei soci.

L’Assemblea Ordinaria in prima convocazione si costituisce e delibera con la maggioranza assoluta degli associati; in seconda convocazione si costituisce qualunque sia il numero dei presenti e delibera con la maggioranza assoluta dei partecipanti. Prima e seconda convocazione possono essere fissate nello stesso giorno ad almeno un’ora di distanza l’una dall’altra.

Le Assemblee convocate per deliberare sulle modifiche dello Statuto e per lo scioglimento dell’Associazione sono valide sia in prima sia in seconda convocazione, se approvate con la maggioranza dei 2/3 dei soci presenti.

Ciascun socio può farsi rappresentare, con delega scritta, da un altro socio. Il numero massimo di deleghe consentito è di cinque. Per ogni esercizio dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno verrà predisposto il Conto Economico da sottoporre all’Assemblea degli associati e da approvare al massimo entro il 30 giugno di ogni anno.

L’Assemblea delibera:

·    sul bilancio consuntivo,

·    sul bilancio preventivo,

·    sugli indirizzi e sulle direttive generali dell'associazione,

·    sulla nomina dei componenti elettivi del Consiglio Direttivo

·    sulle modifiche dello statuto,

·    su tutto quanto alla stessa demandato per legge o per statuto.

L’Assemblea è presieduta dal Presidente; in sua assenza, dal vice-presidente; in assenza di entrambi, dal consigliere più anziano. II presidente nomina il segretario nell'ambito di una rosa di soci proposta dall'assemblea. Spetta al presidente dell'assemblea constatare la regolarità delle deleghe ed il diritto di intervento. I verbali delle assemblee sono sottoscritti da presidente, segretario e vengono trascritti, a cura del segretario, sul libro verbali.

 

Art. 9 - Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è l’organo esecutivo dell’associazione; è formato da cinque membri, compreso il Presidente. Si costituisce con la presenza di almeno due terzi dei suoi membri e delibera a maggioranza assoluta dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

Il Consiglio Direttivo elegge il Presidente, il vice-presidente, il segretario e un eventuale tesoriere. II Consiglio Direttivo dura in carica tre anni. I consiglieri sono rieleggibili. In caso di dimissioni di un consigliere, il Consiglio Direttivo, alla prima riunione, provvede alla sua sostituzione. Il sostituto resta in carica fino alla prossima assemblea. Il consigliere che, salvo giustificate cause di forza maggiore, non interviene a tre riunioni consecutive del Consiglio direttivo, viene dichiarato decaduto. I consiglieri esercitano le loro funzioni a titolo gratuito. Peraltro, agli stessi compete il rimborso delle spese documentate sostenute nell’esercizio delle proprie funzioni.

Il Presidente: rappresenta l’Associazione, rappresenta giudizio, cura l’esecuzione dei deliberati dell’Assemblea e del Consiglio Direttivo; nei casi d'urgenza, è legittimato ad esercitare i poteri del Consiglio Direttivo, salva ratifica da parte di quest’ultimo alla successiva riunione.

II segretario è incaricato della corrispondenza e della tenuta del registro verbali.

L’eventuale tesoriere è incaricato della gestione dell'attività finanziaria.

Il Consiglio Direttivo si riunisce ogniqualvolta il Presidente lo ritenga necessario ovvero quando ne faccia richiesta almeno un terzo dei consiglieri; comunque, almeno una volta all'anno. Le riunioni del Consiglio Direttivo sono presiedute dal Presidente; in sua assenza, dal vice-presidente; in assenza di entrambi, dal consigliere più anziano. Le riunioni del Consiglio Direttivo vengono verbalizzate e sottoscritte dai rispettivi Presidente e segretario e vengono trascritte, a cura del segretario, sul libro verbali.

Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione - sia ordinaria, sia straordinaria - dell'associazione, senza limitazioni.

Il Consiglio Direttivo è inoltre incaricato del controllo del rispetto dell'etica, della deontologia e dei criteri accademici.

 

Art. 10 - Regolamenti interni

Il Consiglio Direttivo, ove lo ritenga opportuno, può ricorrere alla redazione di regolamenti per disciplinare il funzionamento dell’operatività interna, nel rispetto comunque del presente Statuto. I Regolamenti diventano operativi dopo l’approvazione da parte dell’Assemblea dei soci.

 

Art. 11 - Collegio dei probiviri

In caso di eventuali controversie, proposte o avanzate da terzi a riguardo del rispetto, da parte degli iscritti stessi, dei principi fissati in questo Statuto, la loro definizione è affidata ad un Collegio di Probiviri. Il Collegio dei Probiviri è composto da tre membri,  eletti dall’Assemblea, che restano in carica per tre anni e sono rieleggibili. Il presidente viene scelto all’interno dei tre come sopra designati. Possono far parte del Collegio dei Probiviri soci dell’associazione che abbiano adeguati requisiti tecnici, culturali e umanitari. La carica di consigliere è incompatibile con quella di proboviro.

I Probiviri decidono inoltre in merito alle impugnazioni dei rifiuti di iscrizione o delle contestazioni di infrazione del codice deontologico.

I Probiviri giudicano ex bono et aequo, senza formalità di procedura ed il loro giudizio è inappellabile.

 

ART. 12 - Clausola compromissoria

Per ogni controversia relativa all’interpretazione del presente Statuto, dei regolamenti nel rapporto tra soci o tra organi dell’associazione stessa, si dovrà fare ricorso a un Collegio Arbitrale amichevole composto da tre soci di cui due rappresentanti delle parti in causa, il terzo scelto dai precedenti due ed in caso di disaccordo con l’intervento di un’organizzazione specializzata nell’arbitrato, su richiesta della parte più diligente. Il Collegio Arbitrale così composto deciderà senza formalità di procedura, insindacabilmente.

 

Art. 13 - Scioglimento

L’Assemblea, con le procedure e le maggioranze di cui all’art. 8 del presente Statuto, può deliberare lo scioglimento dell’associazione e disporre circa la devoluzione del patrimonio ad altre associazioni o enti senza finalità di lucro aventi scopo analogo, affine o connesso a quello dell’associazione, escluso comunque il rimborso ai soci.

 

Art. 14 - Disposizioni finali

Per quanto non previsto dal presente Statuto vigono le norme di legge in materia.